Genio Civile di Napoli

Al fine della corretta redazione delle pratiche da inoltrare telematicamente sono di seguito riportate alcune delle domande e risposte più frequenti poste dall'utenza:

FAQ aggiornate al 30/07/2021 (da 1 a 10 - 16/04/2021; 11 - 30/04/2021)

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1. QUANDO GLI INTERVENTI STRUTTURALI DEVONO ESSERE CLASSIFICATI IN CLASSE II III IV? 

In ordine al corretto inquadramento delle opere di ingegneria civile le NTC 2018 al punto 2.4.2 individuano quali opere ricadono in classe d’uso II e III e IV, fatto salvo strade, ferrovie e dighe, per le quali si richiama a quanto specificato nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Il decreto Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 individua tra le opere di competenza statale, gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e, che quindi, sono compresi nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi e gli edifici e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, che risultano compresi nella classe IV, in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. 

A titolo di esempio, in classe III ricadono scuole, teatri, musei, in quanto edifici soggetti ad affollamento e con la presenza contemporanea di comunità di dimensioni significative. Per edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese) vale quanto riportato nella “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le 0ostruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” e ss.mm.ii.


2. QUANDO REDIGERE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUANDO IL COLLAUDO?

Al punto 8 del DPR 380/2001 e s.m.i. è precisato che: Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Il successivo punto chiarisce al punto 8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019) e quindi:

per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) che cita testualmente: 

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

All’art. 67 del DPR 380/2001 si precisa infine quanto segue: 

  1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.
    (comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

Pertanto, in linea con quanto riportato dal Codice degli Appalti d.lgs. 50 2016 art. 102 comma 2 che permette la semplificazione il COLLAUDATORE PUO’ ESSERE SOSTITUITO DAL DIRETTORE DEI LAVORI CHE REDIGE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nei casi previsti dalla normativa indicati al punto precedente.


3. POSSONO ESSERE PRESENTATI PIU’ INTERVENTI CON LA STESSA ISTANZA PR?

L’istanza per gli interventi privi di rilevanza di cui all’ Allegato B del nuovo Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4” così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9 deve essere riferita a una sola tipologia di intervento e non può includere più interventi distinti appartenenti all’allegato stesso.

Nell’ ipotesi di più interventi l’istanza deve essere presentata come APP o DS a seconda della Zona 2 o 3.

Tale ipotesi può essere derogata limitatamente in caso di nuove costruzioni.


4. POSSONO ESSERE PRESENTATI INTERVENTI DI PR DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

Gli interventi privi di rilevanza non possono riguardare interventi eseguiti da Pubbliche Amministrazioni nella misura in cui non possono essere prive di rilevanza in quanto la classe d’uso è 3.


5. IL PROGETTO ARCHITETTONICO E LA RELAZIONE ARCHITETTONICA DEVE PRECISARE GLI INTERVENTI RICHIESTI RISPETTO AL TITOLO SE ALLEGATO? 

Occorre che sia precisato sempre nella relazione architettonica e nel progetto per tutte le richieste (autorizzazione, Ds, App, Pr) quali sono gli interventi richiesti tale richiesta deve coincidere con quanto riportato nel MODELLO A e se parziale rispetto al titolo edilizio che è stato richiesto.


6. OCCORRE PRECISARE SE COMUNE CON DELEGA DI FUNZIONI?

In caso di comune con delega delle funzioni occorre indicare con chiarezza l’altezza del fabbricato (superiore a 10,50 mt.) e riportare nel progetto architettonico l’intero manufatto sul quale sono eseguiti gli interventi.


7. QUANDO È POSSIBILE RIUTILIZZARE IL CONTRIBUTO?

È possibile riutilizzare il contributo solo in caso di ritiro dell’istanza da parte del richiedente eseguito prima che sia stata avviata attività istruttoria (tecnica e/o amministrativa con comunicazione di avvio di procedimento o nel caso di procedimenti semplificati con richiesta di soccorso istruttorio).


8. QUANDO SI DEVE PRESENTARE UNA ISTANZA DI DEPOSITO O DI ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE PROGETTO?

I procedimenti di DS riguardano solo le opere da eseguirsi in zona 3 le Attestazioni di Presentazione Progetto le opere da eseguirsi in zona 2.


9. COME RIPRESENTARE UNA ISTANZA GIA’ INVIATA CARENTE DEGLI ALLEGATI PER LA QUALE È STATA COMUNICATA L’IRRICEVIBILITA’?

In caso di errata presentazione delle istanze DS e APP e PR e AS l’istanza deve essere ripresentata completa di tutti gli allegati previsti. Non possono essere accettate integrazioni e sostituzioni delle modulistiche (es. MODELLO A o MODELLO B) o allegati mancanti (es. MODELLO E1 e E2) in quanto non è possibile spostare di ufficio una pratica di AS in DS o APP.


10. QUALE PROCEDURA ADOTTARE IN CASO DI PIU’ INTERVENTI LOCALI? 

In caso interventi estesi all’intero manufatto non può essere omessa la verifica sismica e l’intervento non può essere inquadrato come intervento locale. Nell’ipotesi previste dal DPR 380/2001 e smi art. 94 bis le opere potranno essere classificate come di minore rilevanza o di rilevanza strutturale da richiedere in As-App-Ds come indicato dal Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4” così come modificato dal Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

Non è possibile spacchettare l’intervento in più interventi distinti in corso di esecuzione al fine di inquadrarli singolarmente come interventi locali e quindi omettere la verifica.


11. L’intervento di sostituzione  di travi in c.a.p. di un  solo impalcato a nell’ambito di un intervento di nuova edificazione per  la realizzazione di un capannone industriale è configurabile come VARIANTE STRUTTURALE O COME MODIFICA DA RIPORTARE NELLA RSU e COLLAUDO?

L’allegato C del Regolamento regionale n° 4/2010, così come modificato dal Regolamento regionale n° 9/2020; precisa quando gli interventi da eseguire in variante sono da considerarsi, varianti sostanziali.

Sono da considerarsi varianti sostanziali  le modifiche che  comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, di seguito elencate:

a) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

a.1) impiego di materiali strutturali di diversa natura;

a.2) scelta di una diversa tipologia costruttiva.

b) Modifiche all’organismo strutturale, per:

b.1) sopraelevazioni, ampliamenti, aumento del numero dei piani entro e fuori terra;

b.2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

b.3) variazioni della tipologia delle fondazioni;

b.4) variazioni peggiorative del fattore di struttura q;

b.5) variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l’ipotesi di piano rigido, se presente;

b.6) modifiche:

b.6.1) nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali pilastri, nuclei, setti, controventi);

b.6.2) negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;

b.6.3) nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);

b.6.4) della distribuzione delle masse; che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

1) aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica;

2) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;

3) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;

4) variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

c ) Modifiche in aumento delle classi d’uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un’aliquota del 5% in fondazione

d) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata dalle norme tecniche vigenti

Viene precisato che possono rientrare tra le varianti non sostanziali tutte quelle non contemplate alle precedenti lettere, da a) a d). ma  spetta al progettista dimostrare, in apposita relazione tecnica esplicativa, che l’intervento di variante non implica un sostanziale mutamento del comportamento strutturale globale dell'opera, ovvero non comporta significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

Con riferimento al quesito posto

  1. Non è sufficiente una dichiarazione dello strutturista (soprattutto , come nel caso in questione, se solo delle sole opere prefabbricate) ma occorre una relazione tecnica esplicativa dell’intervento corredata dagli  elaborati previsti per norma al fine della corretta valutazione dell’intervento in variante.
  2. La nuova ipotesi strutturale redatta dallo strutturista è verificata dal Collaudatore  nominato a cui sono demandate le competenze di controllo del progetto strutturale  in corso d’opera ai sensi dell’art. 5 del legge 9/83 comma 1  ( controllo preventivo)

 

L’ipotesi di cui al punto b.6.3) nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni) di variante sostanziale  pertanto PUO’ ESSERE CONFUTATA SOLO DA UNA RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICATA DAI PROFESSIONISTI INCARICATI A CUI E’ DEMANDATA LA RESPONSABILITA’ DELLE CALCOLAZIONI COME  PRECISATO ALL’ULTIMO CAPOVERSO DEL MENZIONATO ALLEGATO C.


12. Come presentare n. 2 pratiche di intervento sui solai di copertura di 2 edifici scolastici?

Gli interventi derivano dal fatto che è stato rilevato un forte stato di degrado delle armature che porta ad una diminuzione della portanza dei solai stessi. Tali solai sono in latero cemento con travetti gettati in opera. Il nostro intervento consiste in un caso nell’inserimento di fibre di carbonio all’intradosso del solaio in corrispondenza dei travetti, mentre nell’altro nell’inserimento all’intradosso di travi in acciaio ortogonali all’orditura del solaio stesso con funzione di rompitratta.

Tali opere a nostro parere, si configurano come interventi locali, e vorremmo sapere da voi la tipologia di pratica da inoltrare: Deposito, opere di minore rilevanza o autorizzazione?

Per la consegna è sufficiente seguire le indicazioni del Vademecum, scaricato dal Vs sito?

Per gli oneri, invece, essendo le scuole di proprietà comunale, sono esenti dai bolli, ma è necessario il contributo d’istruttoria?

Trattasi di fabbricato ad uso scolastico pertanto occorre procedere alla presentazione di una autorizzazione sismica con classe d'uso 3.

La valutazione dell'intervento e la sua classificazione come intervento locale va verificata con il progetto sulla base delle prove eseguite, con particolare riguardo alla estensione degli interventi e alla sua tipologia. Se il rinforzo dei solai è esteso a tutta la struttura così come la fibra di carbonio all'intero manufatto occorre precisare che non si tratta di miglioramento e/o adeguamento.

Tale ipotesi può essere considerata solo dopo l'approfondimento del livello di conoscenza dell'edificio en sulla scorta degli atti documentali di collaudo.

L'istanza in ogni caso deve essere predisposta nelle modalità previste dal vademecum ed in ossequio alla normativa di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. e Legge 9/83 e nel rispetto delle NTC 2018 cap. 8.4.

Per quanto riguarda oneri e bolli le scuole di proprietà comunali non sono esenti dal versamento del contributo.


13. Nel caso di ricostruzione di un edificio nel Comune di Casamicciola Terme, con contributi per la ricostruzione, alla richiesta di Autorizzazione sismica è possibile omettere la dichiarazione di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 59 del 29 dicembre 2019, visto che l'erogazione del contributo statale avverrà solo dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e, pertanto, anche i tecnici sono pagati successivamente.

in riferimento alla sua richiesta si precisa che è possibile omettere la dichiarazione di avvenuto pagamento in caso di contributi da erogare con riferimento alle modifiche apportate alla L. R. n° 59 del 29.12.2018 dalla Legge regionale n. 5 del 29 Giugno 2021 art. 3 commi 2 bis e 2 ter e 2 quater.


14. E’ possibile nominare il solo Direttore dei Lavori in caso di Autorizzazione Sismica Nomina per interventi di edilizia pubblica?

Ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo soltanto in alcune condizioni costituite da limiti di natura economica o tipologica dell'appalto:

  1. per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
  2. per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice che risultino diversi da quelli elencati all'Art. 141 c.7 del D.lgs 163/06:

Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

  1. quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
  2. in caso di opere di particolare complessità;
  3. in caso di affidamento dei lavori in concessione;
  4. in altri casi individuati nel regolamento."

Nei casi previsti dalla norma il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto ed emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle opere.


15. La presentazione del modello E1 in caso di interventi locali è obbligatoria?

Estratto art. 2 ter REGOLAMENTO 9/2020

La valutazione in merito alle nuove costruzioni di cui al presente articolo, relativa alla tipologia e alla complessità strutturale, è supportata anche dal Progettista strutturale, dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore mediante apposita asseverazione da allegare alla Denuncia dei lavori.

4. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, avvalendosi della specifica asseverazione relativa agli esiti di controllo svolti dal collaudatore ai sensi dell’ articolo 5, comma 1 della legge regionale 9/1983 e verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati e della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018 nonché della copia del versamento come previsto all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l’ ttestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

Il modello E1 è relativo agli interventi di miglioramento o adeguamento - (art. 5 L.R. 9/1983 e ss.mm.ii.).

In tale ipotesi se l’intervento è classificato come intervento locale può non prevedere la redazione del modello E1.


16. In caso di interventi locali può essere nominato il collaudatore?

La normativa precisa quando può essere esclusa la nomina del collaudatore.

Art. 67 del DPR 380/2001 e s.m.i. 8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016).

La possibilità di adottare un procedimento che preveda la verifica da parte di Collaudatore è solo a vantaggio di sicurezza ( riscontro del calcolo strutturale da un professionista terzo estraneo alla calcolazione) e non ritrova impedimento dal punto di vista normativo.

Pertanto se l’intervento è classificato come intervento locale è possibile non nominare il collaudatore.


17. In caso di variante sostanziale a progetto presentato con le NTC 2008 quale è la normativa di riferimento da utilizzare?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene con la Circolare del 5 agosto 2009, arriva la Circolare dell’11 dicembre 2009, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2009.

Il 30 giugno 2009, per effetto del DL 39/2009 , convertito nella Legge 77/2009 , è terminato il regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni e pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle nuove NTC.

la Circolare fornisce ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d’opera . L’elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, che implicano un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera.

Nei casi di varianti che comportino modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, dovranno essere integralmente applicate le nuove NTC, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme, o una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.

Per tali varianti, potrà essere utilizzata la previgente normativa tecnica solo se il deposito del progetto di variante sia avvenuto entro il 30 giugno 2009.

In evidenza

Latest

Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

pillole

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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