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Decreto Legge n. 186 del 3 dicembre 2022 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27  novembre  2022 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma  1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali  eventi  verificatisi  nel territorio dell'isola di Ischia a  partire  dal  giorno  26  novembre 2022;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice della protezione civile»;

RITENUTA la  straordinaria  necessità  ed  urgenza   di   emanare ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al  31dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo  ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente  fissato  al31 dicembre 2022;

RITENUTA altresì  la  straordinaria  necessità  e   urgenza   di rifinanziare il  «Fondo  regionale  di  protezione  civile»,  di  cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1, per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche   del mare, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

ART.1 
(Sospensione di  termini  in  materia  di  adempimenti  e  versamenti tributari  e   contributivi,   nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. Nei confronti dei soggetti che alla data del  26  novembre  2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede  operativa  nel territorio  dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme  e  di  Lacco  Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla  medesima  data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:

    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e delle trattenute relative   alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
    b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali   e   assistenziali  e dei   premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché’ dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

  2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
  5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.  I termini di versamento relativi alle cartelle di   pagamento   e   agli   atti   previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio   2010, n.   122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché’ agli   atti   previsti   dall'articolo   30   dello   stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.
  6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi   dagli   enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola  Terme  e  Lacco Ameno  il  gettito  dei  tributi  non  versati  per   effetto   delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una  dotazione  di  1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro  per  l'anno  2023,  di  cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere dall’anno 2023.   Gli   importi   recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

ART. 2
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022.
  2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti  che  alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria  attività  lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di  Casamicciola  Terme  o  Lacco Ameno, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché' dei termini  per  gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino  al  31 dicembre 2022 e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure   concorsuali, nonché   i   termini   di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.  Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
  5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo.  La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
    a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile  o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti  per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;  procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi  familiari; procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione  europea; procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in  genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
    b) procedimenti di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare, procedimenti nei quali nel periodo di  sospensione  o  nei  sei  mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del codice di procedura  penale,  procedimenti  per  la  consegna  di  un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo  II  del  libro  XI  del  codice  di  procedura  penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente  la  richiesta  di  applicazione  di  misure  di   sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i  proposti  o  i  loro difensori  espressamente  richiedono  che  si  proceda,  altresì i seguenti:
    - procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
    - procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
    - procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di  prevenzione;
    c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi   di   cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
  7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
  8.  Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

ART. 3
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

  1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto   nei   giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
  3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per   la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

 

ART. 4
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa  di euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede  mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 5
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

  1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio  dei ministri  per  le  esigenze   derivanti   dagli   eventi   calamitosi verificatisi  nell'anno  2018  da   destinare   alle   esigenze   per investimenti delle Regioni e delle  Province  Autonome  di  Trento  e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge  23  ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2018, n. 136.

 

ART. 6
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
    a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri   decreti, le   occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni   di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

ART. 7
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2022

 

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Visto: il Guardasigilli: Nordio

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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