Antincendio boschivo

Sul BURC n. 54 del 17 Luglio 2023 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 29.06.2023 ad oggetto "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025"

 

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi costituisce il documento di riferimento, previsto dalla legge n.353 del 21 novembre 2000, per il contrasto degli effetti derivanti da un incendio boschivo, evento calamitoso che è possibile contrastare solo attraverso l’adozione contemporanea e sinergica di misure di previsione e prevenzione coerenti con il modello regionale di intervento e le attività di lotta attiva.

La disciplina in materia di incendi boschivi è, infatti, contenuta nella legge n.353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii., le cui disposizioni sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

Con la recente modifica della Costituzione ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della Costituzione e la tutela dell’ambiente è stata inserita tra i principi fondamentali della Repubblica.

L’art. 9, infatti, nel testo completo così recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

In precedenza, la Costituzione non conteneva un riferimento espresso all’ “ambiente”, a parte l’articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale.

Secondo la L. n. 353/2000, le cui disposizioni costituiscono pertanto principi fondamentali cui gli ordinamenti delle Regioni devono uniformarsi, per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta

La L. n. 353/2000 attribuisce alle Regioni il compito di approvare il Piano piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sottoposto a revisione annuale, e di programmare la lotta attiva assicurando il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo con un’operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra anche delle squadre degli altri Enti competenti e della Organizzazioni di Volontariato specializzate.

La norma richiamata dispone, infatti, che le Regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:

  1. di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
  2. di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
  3. di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
  4. di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

In ambito statale, l’assetto delle competenze in materia di incendio boschivo è stato modificato dal Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha determinato l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e conferito nuove attribuzioni in materia di incendi boschivi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In particolare, al Corpo Nazionale è attribuito il concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei ed il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le Regioni sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali (art. 9 co. 1).

Nei territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché' delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree, è attribuita all’Arma dei carabinieri la sorveglianza nonché le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi, svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri, definite con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 7 co. 2 lett. z).

A seguito dei devastanti incendi che hanno interessato molte regioni d’Italia nell’estate 2021, il Governo ha approvato il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266), allo scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome.

Il decreto affida al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di stilare, con cadenza triennale, il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per una più adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, documento che integra la consueta pianificazione regionale.

 

Il D.L. n. 120/2021 prevede anche la facoltà, per le Regioni di stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), il decreto n. 120/2021 stanzia risorse destinate al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è più elevato.

Viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco; si prevede poi la facoltà per i comuni di avvalersi di ISPRA o di altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi; si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi. Vengono anche inasprite le condanne per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del Codice penale.

Gli aspetti legati alla prevenzione di tipo selvicolturale, oltre che dalla già citata Legge n.353/2000, sono definiti principalmente dalla seguente normativa:

  • D.Lgs. n.34 del 3 aprile 2018 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”;
  • Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 “Prescrizioni di massima e Polizia Forestale”, (art. 130, obbligo di gestione dei boschi e dei pascoli pubblici in base ad un Piano Economico).

Con riferimento, inoltre, alla normativa regionale, si richiamano:

  • L.R. n.27 del 4 maggio 1979 "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo";
  • L.R. n.13 del 28 febbraio 1987 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 4 maggio 1979, n. 27 - Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"
  • L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";
  • L.R. n.14 del 24 luglio 2006 "Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n.11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo". Con tale legge sono stati modificati e integrati solo alcuni aspetti della L. R. 11/96;
  • L.R. n.20 del 13 giugno 2016 “Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto”, modificata dalla L.R. n.38 del 23 dicembre 2016. Le Prescrizioni Tecniche sono state approvate con Decreto Dirigenziale n. 43 del 26/07/2017;
  • Regolamento regionale 21 febbraio 2020 n.2 “ulteriori modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)”. Questo regolamento integra e sostituisce il Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 che, redatto ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, aveva sostituito a sua volta gli allegati A, B, C, D della L. R. 11/96 ed aveva altresì abrogato alcuni suoi articoli o parti di essi;
  • L’art.41 del Regolamento è dedicato alle “Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi”, di cui si tratterà più specificatamente nel capitolo dedicato alla “prevenzione”.

Ulteriori provvedimenti che delineano il quadro complessivo dell’ordinamento vigente sono:

  • provvedimento n. 62/CSR del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto "Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”;
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, in G.U. n.56 del 5 marzo 2020, recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della Direzione delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi”;
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2020 (in BURC n.6 del 27/01/2020), recante Indirizzi sugli Standard per la Formazione, l’informazione e l’addestramento “orizzontale” dei Volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania;
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 22/01/2020 (in BURC n.6 del 27/01/2020), recante Indirizzi sulle funzioni dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento e sugli Standard per la formazione, l’addestramento e la qualificazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento della Regione, delle Province e delle Comunità Montane in regione Campania;
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 22/01/2020 (in BURC n.6 del 27/01/2020) recante Indirizzi sugli Standard per la formazione, l’informazione, l’addestramento degli Operatori Antincendio Boschivi (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania;
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 27/10/2021 (in BURC n. 105 del 02.11.2021) recante Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - potenziamento del ruolo del volontariato organizzato di protezione civile mediante costituzione delle squadre volontari AIB della regione Campania.

 

Files Descrizione
Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 29.06.2023 Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025
Allegato-1 Allegato 1 - Carta magnitudo 2012_2022
Allegato-2 Allegato 2 - Carta magnitudo 2022
Allegato-3 Allegato 3- Comuni con maggior superficie boscata percorsa dal fuoco 2022
Allegato-4 Allegato 4 - Carta classi di superficie danneggiata dal fuoco 2022
Allegato-5 Allegato 5 - Carta del rischio incendi
Allegato-6 Allegato 6 - Carta uso suolo Campania
Allegato-7 Allegato 7- Carta squadre di spegnimento
Allegato-8 Allegato 8 - Elenco cantieri Enti Delegati - SMA Campania Spa
Allegato-9 Allegato 9- Elenco di Organizzazioni di Volontariato AIB
Allegato-10 Allegato 10- Ordinanza comunale_2023
Allegato-11 Allegato 11- Rete radiocomunicazioni
Allegato-12 Allegato 12 Piano AIB 2023_2025 parte prima
Allegato-13 Allegato-13 Piano AIB 2023_2025 seconda parte
Allegato-14 Allegato-14 Piano AIB 2023_2025 terza parte

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